Abolito il registro infortuni dal 23 dicembre 2015

La logica di semplificazione degli adempimenti complessivi a carico del datore di lavoro presente nel DLgs 151/2015 (decreto attuativo ), ha comportato, art. 21 c. 4, l’abolizione dell’obbligo della tenuta del registro infortuni. Quindi, dal 23 dicembre 2015, non più registro degli infortuni, istituito con Dpr 547/1955, art. 403, e il cui modello era stato approvato con Dm 12.9.1958, e modificato con DM 5.12.1996.

La logica di semplificazione degli adempimenti complessivi a carico del datore di lavoro presente nel DLgs 151/2015 (decreto attuativo Jobs Act), ha comportato, art. 21 c. 4, l’abolizione dell’obbligo della tenuta del registro infortuni. Quindi, dal 23 dicembre 2015, non più registro degli infortuni*, istituito con Dpr 547/1955, art. 403, e il cui modello era stato approvato con Dm 12.9.1958, e modificato con DM 5.12.1996.

Peraltro, nulla è modificato, chiarisce la Circolare Inail 92 del 23 dicembre 2015, rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Istituto gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera, (previsto dall’art. 53 del Dpr 1124/1965, che il DLgs 151/2015 ha recentemente modificato).

L’Inail, per offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento valido alternativo al registro degli infortuni, in grado, cioè di “fornire dati ed informazioni utili ad orientare l’azione ispettiva”, ha realizzato un cruscotto nel quale sarà possibile consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015 ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Istituto.

E per gli infortuni occorsi precedentemente al 23 dicembre? Essi, spiega la circolare, saranno consultabili nel registro infortuni appena abolito.

Il cruscotto infortuni:

  • è accessibile agli organi di vigilanza nell’area dei servizi online del sito www.inail.it;
  • prevederà per l’utente la competenza territoriale regionale, quale parametro fondamentale per la ricerca dei dati infortunistici.

Tramite l’inserimento del codice fiscale, sarà anche possibile consultare il cruscotto infortuni per singolo soggetto infortunato. In questo caso, conclude la circolare, l’utente riceverà un report con l’indicazione di tutti i casi di infortunio relativi al singolo lavoratore, filtrati sul territorio di competenza regionale dell’utente stesso, in relazione all’Unità Produttiva o alla Sede lavorativa della Posizione assicurativa territoriale (PAT).

* La soppressione dell’obbligo di tenuta del Registro infortuni era già stata stabilita dal TU 81/08, insieme all’istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp).

(da “Quotidiano Sicurezza”)