L’Autorizzazione unica ambientale accorpa sette diverse autorizzazioni, e tutte le regioni dovranno adeguare a essa le proprie normative. Avrà una durata di 15 anni dal rilascio, e comunque dovrà essere integrata con una dichiarazione di autocontrollo solo in caso di scarichi pericolosi. Per la precisione, il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” prevede l’accorpamento in un unico provvedimento autorizzativo, dei seguenti titoli abilitativi:
- autorizzazione agli scarichi;
- comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti.
